
Tasse su agroenergie, la norma del decreto Irpef modificata in Parlamento
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La norma sulle agroenergie verrà aggiornata attraverso modifiche parlamentari. Lo ha reso noto ieri il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,aggiungendo che “Le modifiche in questione prevedranno l'esclusione del valore dell'incentivo dalla base imponibile per calcolare il coefficiente di redditività e l'esclusione dall'ambito di applicazione del nuovo regime di tassazione degli impianti inferiori a 200 kW per il fotovoltaico e di 300 kW per gli impianti di biomasse e biogas”.
Ricordiamo che l'articolo 1, comma 423, della legge 266/2005 e successive modifiche stabiliva che: «Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del Codice Civile e si considerano produttive di reddito agrario».
Il decreto Irpef - decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, ora all'esame della commissione Bilancio e Finanze del Senato – prevede all’articolo 22 l'eliminazione del riferimento al reddito agrario e dispone che: «Il reddito è determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del 25 per cento». La relazione che accompagna il decreto spiega che da questa disposizione sono attesi 33,8 milioni di euro per il 2014 e 45 milioni per gli anni seguenti.
In base a questa norma, il reddito prodotto da un imprenditore agricolo che vende (non autoconsuma) energia elettrica, termica, biocarburanti o prodotti chimici, tutti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo agricolo, non sarebbe più considerato come reddito agrario calcolato catastalmente, bensì verrebbe determinato forfettariamente su una base imponibile pari al 25% della vendita fatturata di energia o biocarburanti o prodotti chimici.
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