
Sicurezza edifici pubblici e privati, ecco la nuova legge della Regione Puglia
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Il Consiglio Regionale della Puglia ha approvato la nuova Legge Regionale n. 27 “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del rischio e sicurezza delle costruzioni - Istituzione del fascicolo del fabbricato”, pubblicata sul Bollettino ufficiale regionale n.66 del 26 maggio 2014.
Con questa legge, il cui scopo dichiarato è quello della “...conoscenza dello stato conservativo del patrimonio edilizio a salvaguardia della sicurezza e della qualità delle strutture, nonché del buon governo del territorio....”, la Regione Puglia si propone di avviare, appunto, un processo di conoscenza dello stato di consistenza del patrimonio edilizio e della qualità e affidabilità delle strutture e degli impianti.
La Legge prevede, infatti, il censimento e la catalogazione delle condizioni di sicurezza del patrimonio edilizio mediante la redazione di due documenti conoscitivi: il fascicolo del fabbricato, e la scheda informativa

Il Fascicolo del fabbricato, (documento di maggiore impegno), interesserà subito, obbligatoriamente, tutti i nuovi fabbricati e quelli cosiddetti “strategici”, (come definiti dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1214/2011).
Il documento deve contenere tutte le informazioni riguardanti la situazione progettuale, urbanistica, edilizia, catastale, strutturale, impiantistica, e i dati dei relativi atti autorizzativi, e gli estremi e l’oggetto degli atti autorizzativi comunque denominati. Inoltre, il fascicolo deve essere aggiornato in occasione di ogni lavoro o di modifica significativa dello stato di fatto e/o della destinazione d’uso, anche se riferita a una parte del fabbricato. In ogni caso, anche in mancanza di interventi, l’aggiornamento deve essere eseguito ogni dieci anni.
E’ facoltà dei Comuni, poi, di estendere l’obbligo del fascicolo anche per altri fabbricati pubblici e privati ricadenti in aree considerate a pericolosità geomorfologica e a rischio di dissesto idrogeologico o ricadenti nelle zone ad alta sismicità o riconosciuti sicuramente degradati.
L’altro tipo di documento, (di carattere più descrittivo), chiamato scheda informativa, dovrà essere compilata, invece, entro 180 giorni (sei mesi), per tutti gli altri tipi di fabbricati esistenti. Tale scheda deve “... essere redatta, a cura dei proprietari, avvalendosi di tecnici in possesso di idoneo titolo professionale, ... e deve esser custodita dal proprietario o dall’amministratore del condominio...”, a disposizione per ogni controllo da parte delle autorità competenti.
Anche questo documento riveste carattere di obbligatorietà poiché senza di esso non sarà più possibile effettuare alcun tipo di lavoro nell’immobile.
Infatti, tutte le istanze per interventi successivi su tutti gli edifici, quali progetti di manutenzione straordinaria, recupero, restauro, ristrutturazione, ampliamento in orizzontale e verticale, da sottoporre a Permesso di Costruire, SCIA, DIA o CIL, ecc, devono essere corredate di tale scheda e, se prive della stessa, riceveranno il diniego.
E’ previsto, inoltre, che gli immobili privati ritenuti a rischio, inseriti in un apposito elenco redatto dai Comuni, siano oggetto di messa in sicurezza da parte dei proprietari e, qualora si dovessero accertare mancati interventi, i Comuni debbano procedere alla revoca dei titoli edilizi, eventualmente esistenti, allo sgombero forzato degli edifici e ai lavori di messa in sicurezza in danno dei proprietari.
Per venire incontro ai cittadini, poiché lo scopo finale della legge è quello sia di arrivare alla redazione del fascicolo del fabbricato per tutti gli edifici sia quello di spingere ad effettuare lavori di recupero strutturale e funzionale, la legge prevede, poi, che vi siano degli incentivi da parte dei Comuni.
Questi incentivi sono di due specie: uno rivolto a quegli edifici per i quali, pur non essendoci l’obbligo, saranno dotati del fascicolo del fabbricato; l’altro per i casi in cui vi sia l’obbligatorietà della verifica delle condizioni statiche. Per il primo caso i Comuni dovrebbero prevedere la proporzionale riduzione delle imposte comunali gravanti sugli immobili, mentre per il secondo caso i Comuni possono prevedere la concessione di contributi a fronte di spese sostenute dai proprietari stessi per controlli specialistici e interventi idonei a ripristinare le condizioni di sicurezza del fabbricato, (inclusi gli onorari professionali).
Sono previste anche sanzioni pecuniarie, per i privati non adempienti, che possono andare da 5 mila a cinquantamila euro.

Non solo i privati cittadini ma anche i comuni devono adempiere agli obblighi della legge per gli edifici di loro proprietà. Il mancato adempimento comporterebbe per loro le stesse sanzioni da parte della Regione e la perdita di eventuali contributi e/o benefici finanziari pubblici per interventi di qualsiasi natura sui fabbricati oggetto della legge stessa.
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barletta, Andria, Trani "ritiene urgente, dati i tempi stretti da essa previsti e pienamente giustificati dagli obiettivi che essa si pone, invitare i comuni a porre in essere tutti quegli adempimenti a loro carico, che possano favorire il corretto e rapido assolvimento degli obblighi di tutti i cittadini interessati, offrendo la collaborazione delle competenze dei suoi iscritti che in un tavolo tecnico, urgentemente convocato, possa analizzare tutte le specificità tecniche, amministrative e comportamentali e proporne le soluzioni adeguate" si legge in una nota.
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