Per frazionamenti o accorpamenti di immobili basta comunicazione al Comune
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Una comunicazione al Comune per interventi edilizi di frazionamento o accorpamento di unità immobiliari che non cambino la volumetria. Questa semplificazione edilizia è prevista nella bozza del decreto legge Sblocca Italia, approvato dal Consiglio dei ministri ma il cui testo è ancora in fase di riscrittura da parte dei tecnici del Governo e dei ministeri delle Infrastrutture e dell'Economia. Si cercano le coperture.
Al Testo Unico Edilizia (DPR n. 380/2001) è inserita la seguente norma: “Sono altresì classificati come manutenzione straordinaria gli interventi consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione delle opere anche se comportano la variazione del carico urbanistico purché si mantenga l’originaria destinazione d’ uso”.
Quindi, per gli interventi edilizi che consistono nell'accorpamento di due o più alloggi in uno, nell'abbattimento di una tramezza per accorpare due camere, o al contrario nel frazionamento in due o più unità di un immobile (creazione di nuove stanze), basterebbe solo una comunicazione di inizio lavori asseverata da un professionista abilitato (architetto, geometra, ingegnere) che certifichi la stabilità della struttura dell'edificio. Finora frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari erano considerati alla stregua delle nuove costruzioni che richiedono il permesso di costruire e il pagamento del contributo di costruzione.
Rottamazione e permuta di immobili a bassa prestazione energetica. Alle cessioni di immobili abitativi ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, poste in essere da cedenti che non siano soggetti passivi Iva a favore di società che abbiano per attività esclusiva o prevalente la costruzione, il recupero e la rivendita di beni immobili, si applicano imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, a condizione che nell’atto l’acquirente dichiari che intende trasferire l’immobile entro cinque anni dalla data di acquisto e a condizione di aver effettuato interventi di recupero con il conseguimento della certificazione della classe energetica A o B, ai sensi dell’allegato 4 delle Linee Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici (di cui al Decreto Ministeriale 26 giugno 2009), o ai sensi della normativa regionale vigente.
Qualora la cessione riguardi singoli immobili, in alternativa alla certificazione della classe energetica A o B, il recupero si intende conseguito qualora la certificazione energetica attesti un miglioramento del fabbisogno di energia primaria pari almeno al 50% rispetto alla situazione antecedente l’intervento.
Il beneficio si applica anche al trasferimento di case di abitazione non di lusso effettuato nei confronti di imprese di costruzione a titolo di permuta per l’acquisto di fabbricati o porzioni di fabbricati di nuova costruzione, o oggetto degli interventi di recupero.
Agli acquirenti dei fabbricati, o porzioni di fabbricato, di nuova costruzione, o recuperati, spetta una detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 50% delle spese sostenute per l’acquisto, da assumere entro il limite massimo di 150.000 euro. La detrazione è ripartita in dieci quote di pari importo a decorrere dall’anno in cui sono sostenute le spese. Nell’ipotesi in cui l’acquisto riguardi un immobile facente parte di nuova costruzione di classe energetica A risultante dalla demolizione di un fabbricato preesistente, le agevolazioni si applicano nella misura del 65% delle spese sostenute per l’acquisto, da assumere entro il limite massimo di 200.000 euro.
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