Miglioramento termico e assenza impianto di riscaldamento, detrazione 65% possibile?
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Miglioramento termico e assenza impianto di riscaldamento, detrazione 65% possibile? Per fruire della detrazione del 65% l’immobile deve essere esistente e con impianto, fa eccezione il solare termico.
In caso di interventi sull'involucro degli edifici per il miglioramento termico è condizione necessaria che l'edificio oggetto delle opere sia dotato di impianti di riscaldamento preesistenti alla data di inizio dei lavori?
Assolutamente sì. Come viene precisato dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 36/E del 31 maggio 2007, requisito essenziale per poter rientrare nella casistica agevolabile e fruire della detrazione del 65% (alla data di pubblicazione della Circolare n. 36/E la percentuale di agevolabilità era del 55%) per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti, articolo 1, commi 344-349, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007), è che l’immobile su cui si realizzano gli interventi sia già dotato di un impianto di riscaldamento (l’unica eccezione è l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, per la quale tale condizione non viene richiesta -
“In relazione ad alcune tipologie di interventi, inoltre, sulla base di quanto si deduce dalle disposizioni concernenti la certificazione energetica degli stessi, si rende necessario che gli edifici presentino specifiche caratteristiche quali, ad esempio: 1. essere già dotati di impianto di riscaldamento, presente anche negli ambienti oggetto dell'intervento, per quanto concerne tutti gli interventi agevolabili, ad eccezione della installazione dei pannelli solari”).
Al riguardo, non sono stati forniti chiarimenti di prassi specifici relativi alle modalità che devono essere seguite per attestare la preesistenza dell’impianto di climatizzazione invernale nell'immobile oggetto di interventi di riqualificazione energetica. Si ritiene che possa assumere una propria rilevanza a tal fine anche l’attestazione rilasciata da parte dell’impresa che esegue i lavori, nella quale la stessa certifichi che, prima dell’intervento edilizio, l’immobile era comunque già dotato di un proprio impianto di riscaldamento.
Come spiega l'ENEA, un impianto termico, per essere considerato tale, debba rispondere alla definizione di cui al punto l-tricies del comma 1 dell’Art.2 del D. Lgs. 192/05, come modificato dal decreto-legge 4 giugno 2013, n°63, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2013, n°90, che qui si riporta:
"Impianto termico è un impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”.
L'ENEA ricorda che il prerequisito per accedere alle detrazioni è sempre il conseguimento di un risparmio energetico e che questo è difficile da raggiungere nella dismissione di impianti a biomassa in quanto questa è considerata fonte fossile solo al 30%.
(Fonte: Associazione Geometri Fiscalisti. www.agefis.it @AGEFIS_asso)
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