Impianto di climatizzazione, IRPEF del 65% o bonus del 50%?
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L'impianto di climatizzazione rientra tra le spese agevolate con il credito IRPEF del 65% oppure in quelle del bonus del 50% se agganciate ad un intervento di ristrutturazione dell'immobile?
Se per intervento sull'impianto di climatizzazione si intende la sostituzione dell'impianto di riscaldamento esistente ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 347 della legge finanziaria 2007 l'intervento è certamente agevolabile a patto che ricorrano sia i requisiti generali che l'immobile oggetto dell'intervento deve possedere e che i requisiti tecnici specifici dell'intervento. Nel primo ambito è necessario che:
alla data della richiesta di detrazione, l'immobile sia “esistente”, ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso;
deve essere in regola con il pagamento di eventuali tributi;
deve essere già dotato di impianto di riscaldamento;
in caso di demolizione, dal 21 agosto 2013, qualora l’intervento abbia le caratteristiche per configurarsi come “ristrutturazione edilizia” (ossia l’immobile non sia soggetto a vincolo ai sensi del D.lgs. 42/2004 e non ricada nella zona A del D.M.1444 / 68), si ritiene agevolabile la ricostruzione dell’immobile con il solo rispetto della volumetria di quello preesistente;
in caso di ristrutturazione senza demolizione, se essa presenta ampliamenti, non è consentito far riferimento al comma 344, ma ai singoli commi 345, 346 e 347 solo per la parte non ampliata.
Per quanto invece riguarda i requisiti tecnici specifici dell'intervento è necessario che:
sia assicurato il raggiungimento di un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori limite definiti all’allegato A del D.M. 11/3/08;
l'indice di cui sopra sia relativo all’intero edificio e non alle singole unità immobiliari che lo compongono (in altre parole, l’indice di prestazione energetica deve essere calcolato in riferimento al fabbisogno energetico dell’intero edificio);
in caso di demolizione, dal 21 agosto 2013, qualora l’intervento abbia le caratteristiche per configurarsi come “ristrutturazione edilizia” (ossia l’immobile non sia soggetto a vincolo ai sensi del D.lgs. 42/2004 e non ricada nella zona A del D.M.1444 / 68), si ritiene agevolabile la ricostruzione dell’immobile con il solo rispetto della volumetria di quello preesistente;
in caso di ristrutturazione senza demolizione, se essa presenta ampliamenti, non è consentito far riferimento al comma 344, ma ai singoli commi 345, 346 e 347 solo per la parte non ampliata.
Se invece l'intervento in programma non prevede la sostituzione dell'impianto di riscaldamento con un caldaia a condensazione o altri sistemi allora rientra tra le opere finalizzate al risparmio energetico di cui alla Legge 9 gennaio 1991, n. 10 e Dpr 26 agosto 1993, n. 412 e risulta essere ammissibile al regime agevolabile del 50% anche se realizzato in assenza di opere edilizie propriamente dette (si veda in proposito la Circolare 57/E/1998 dell'Agenzia delle Entrate).
(fonte: AGEFIS©, Associazione Geometri Fiscalisti. www.agefis.it @AGEFIS_asso)
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