Impianto di riscaldamento a pavimento, quando è detraibile?
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Nell'esecuzione di un intervento di ristrutturazione del proprio immobile si è provveduto all'installzione di un impianto di riscaldamento a pavimento che rientra nei requisiti della detrazione al 65%.L'acquisto del pavimento (fatto direttamente) e la relativa posa in opera rientrano anch'essi nell'ambito della detrazione?
La risposta è parzialmente positiva. La sostituzione del pavimento rappresenta in questo caso un'opera complementare a quelle principali di realizzazione dell'impianto di riscaldamento. Occorre quindi tener conto del carattere assorbente della categoria superiore, cioè più complessa (la sostituzione dell'impianto di riscaldamento, rispetto a quella inferiore (la sostituzione del pavimento), al fine dell’esatta individuazione degli interventi da realizzare, del regime di agevolabilità e della puntuale applicazione dell’aliquota IVA. Ad esempio, l’intervento di manutenzione straordinaria in cui sono necessarie opere di pittura e finitura (ricomprese nella manutenzione ordinaria) è qualificabile quale intervento di recupero di manutenzione straordinaria, di cui alla lettera b), DPR 380/2001.
Il problema, però, stante la descrizione dell'intervento fatta dal contribuente è un altro: la sola fornitura diretta della pavimentazione, che verrà posata a cura del contribuente o da altra impresa, non è ammessa all'agevolazione (ai fini IVA) non essendo configurabile come un "bene finito". In pratica la fornitura del pavimento (per essere agevolabile ai fini IVA) deve essere associata alla posa in opera in opera dello stesso. Nessun problema per l'ammissibilità all'agevolazione ai fini IRPEF (già la Circolare n. 121/1998, Ministero delle Finanze - Dipartimento Entrate - Affari Giuridici - Servizio III, affrontava la fattispecie stabilendo che “il contribuente che esegue in proprio i lavori ha comunque diritto alla detrazione del 41% (ora 36%-50% ndr) , sia pure limitatamente alle spese sostenute per l'acquisto dei materiali utilizzati”.
(Fonte: AGEFIS©, Associazione Geometri Fiscalisti)
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