I condomini possono installare pannelli fotovoltaici ad uso personale sul tetto del condominio
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Se un condomino vuole installare pannelli fotovoltaici sul tetto del proprio condominio ad uso e beneficio personale, può farlo. Lo ha chiarito una recente sentenza del Tribunale di Milano. La disputa ha visto un condomino di una palazzina nel Milanese che si era visto negare dall’assemblea condominiale l’autorizzazione ad installare otto pannelli fotovoltaici sull’edificio della stessa per la produzione di elettricità ad uso personale.
L’assemblea condominiale aveva asserito che il condomino non aveva fornito alcun progetto specifico relativo all’installazione dei pannelli solari da effettuarsi, comprese le modalità di esecuzione degli interventi, nel caso questi avessero modificato parti comuni dell’edificio.
Ill Giudice della causa civile si è invece pronunciato a favore del condomino promotore della causa, sentenziando che sarebbero due le violazioni esercitate dal condominio:
La violazione della legge 220/2012 di riforma dell’istituto giuridico del Condominio negli edifici, che autorizza il condomino ad utilizzare parti comuni del condominio al fine della installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili al servizio di singole unità dello stabile.
Nello specifico, l’art. 1122 bis c.c. consente al richiedente l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare dell’edificio o su ogni altra superficie comune idonea, nonché sulle parti di proprietà individuale, a condizione che l’interessato, qualora i lavori da effettuare comportassero modificazioni delle parti comuni, ne dia comunicazione all’amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi.
L’assemblea condominiale può al massimo prescrivere, se in maggioranza, modalità alternative di esecuzione, imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio, oppure ripartire il lastricato solare o le superfici comuni, ma non può in nessun caso negare al condomino interessato l’autorizzazione, perché ciò sarebbe in aperto contrasto con la citata legge.
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