ONERI DI SBILANCIAMENTO&TERNA
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L'Autorità per l'Energia ha pubblicato la nuova delibera sugli oneri di sbilanciamento per le rinnovabili non programmabili, la numero 522/2014/R/eel (allegato in basso).
Tra le tre opzioni proposte nel dco 302/2014, il Regolatore ha scelto la seconda, seppure con alcuni correttivi.
La soluzione adottata prevede un sistema di franchigie differenziate per fonte. L'energia elettrica oggetto di sbilanciamento al di fuori della franchigia sarà valorizzata con le medesime modalità con cui attualmente vengono valorizzati gli sbilanciamenti delle unità di produzione non abilitate, mentre per l'energia all'interno delle fasce di franchigia viene applicato un corrispettivo unitario, al fine di allocare ai rispettivi utenti del dispacciamento la parte degli effetti degli sbilanciamenti all'interno della franchigia.
Rispetto alla proposta del dco la delibera ha rivisto al rialzo gli scaglioni di franchigia delle diverse fonti: quello per l'eolico passa dal 42 al 49%, quello del fotovoltaico dal 25 al 31%, quello dell'idroelettrico ad acqua fluente dall'1 al 8% (uguale per le unità di produzione non rilevanti), quello della altre rinnovabili non programmabili (per lo più geotermiche) dall'1 all'1,5%.
Tali soglie potranno essere oggetto di successiva riduzione, per tenere conto dell'evoluzione dei sistemi di previsione della disponibilità delle fonti (e, di conseguenza, della produzione di energia elettrica) e del fatto che una partecipazione più attiva al mercato Intraday dovrebbe contribuire a ridurre gli sbilanciamenti.
Rispetto alle altre due soluzioni prospettate nel dco, sottolinea l'Autorità, l'opzione scelta consente di promuovere la corretta previsione delle immissioni di energia elettrica, evitando che i corrispettivi di sbilanciamento siano allocati ai clienti finali, come peraltro previsto dalla sentenza del Consiglio di Stato che aveva annullato la precedente regolazione in materia.
L'Autorità lascia inoltre agli utenti del dispacciamento la possibilità di scegliere in alternativa l'applicazione di corrispettivi di sbilanciamento senza franchigia, ossia adottando la modalità in essere per gli impianti programmabili non abilitati, evitando quindi che una parte degli sbilanciamenti sia valorizzata sulla base di corrispettivi medi non differenziati per fonte.
Il nuovo sistema e’ entrato in vigore dal 1° gennaio 2015. Relativamente al periodo tra il 1° gennaio 2013 (data di entrata in vigore della delibera 281/2012) e il 31 dicembre 2014 Terna applicherà i corrispettivi di sbilanciamento, come inizialmente definiti dalla delibera n. 111/06, ossia nella loro versione antecedente alla deliberazione 281/2012 successivamente annullata.
Terna, inoltre, completerà i conguagli entro il 2014.
Il GSE, previa consultazione, adeguerà le proprie regole tecniche finalizzate all'attribuzione dei corrispettivi di sbilanciamento ai produttori che rientrano nel proprio contratto di dispacciamento.
Infine, la delibera rinvia a eventuali successivi provvedimenti la valutazione di nuove condizioni, in coerenza con l'evoluzione della regolazione del mercato dei servizi di dispacciamento e con la più generale revisione della regolazione degli sbilanciamenti, anche riprendendo e perfezionando la terza opzione presentata nel dco 302/2014.
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