Detrazione 65% :Enea nuovi requisiti tecnici per generatori di calore a biomasse
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Enea ha aggiornato (al 20 aprile) il vademecum sui generatori di calore a biomasse che dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2015 beneficiano della detrazione fiscale al 65% (ecobonus) in base a una serie di requisiti e condizioni illustrate nella breve guida.
REQUISITI TECNICI SPECIFICI DELL’INTERVENTO. In particolare, è stato ampliato il punto relativo ai requisiti tecnici specifici dell’intervento, il quale può configurarsi come sostituzione totale o parziale del vecchio generatore termico o come nuova installazione, sugli edifici esistenti.
Il generatore di calore deve appartenere a una delle seguenti categorie:
Deve inoltre possedere i seguenti requisiti:
a) un rendimento utile nominale minimo non inferiore all’85% (in base al punto 1 dell’Allegato 2 del DLgs. 28/2011);
b) il rispetto dei criteri e dei requisiti tecnici stabiliti dal provvedimento di cui all’articolo 290, comma 4, del DLgs. n°152 del 2006, a partire dall’entrata in vigore delle disposizioni di tale decreto, che si segnala deve essere ancora emanato (dal 29/3/2012, in base al punto 1 dell’Allegato 2 del DLgs. 28/2011);
c) il rispetto di normative locali per il generatore e per la biomassa;
d) conformità alle classi di qualità A1 e A2 delle norme UNI EN 14961-2 per il pellet e UNI EN 14961-4 per il cippato (dal 29/3/2012, in base al punto 2 dell’Allegato 2 del D.Lgs. 28/2012).
REQUISITI GENERALI DELL'IMMOBILE. Questi i requisiti generali che l’immobile oggetto d’intervento deve possedere per poter usufruire delle detrazioni:
- alla data della richiesta di detrazione, deve essere “esistente”, ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso;
- se l’intervento consiste in una sostituzione dell’impianto preesistente, l’immobile deve essere dotato di impianto di riscaldamento;
- deve essere in regola con il pagamento di eventuali tributi.
ALTRE OPERE AGEVOLABILI. Queste le altre opere detraibili, assicurate le condizioni su esposte:
- smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente;
- fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, dell’impianto termico esistente con un generatore di calore a biomassa.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:
a) documentazione da conservare a cura del cliente:
- asseverazione redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio Albo professionale) attestante i requisiti tecnici di cui sopra;
N.B. In base alle disposizioni di cui al D.M. 6 agosto 2009, l’asseverazione può essere:
- sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell’Art.8, comma 2, del DLgs. n°192 del 2005);
- esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici (che ai sensi dell’Art.28, comma 1, della L. n°10 del 1991 occorre depositare presso le amministrazioni competenti).
Ed infine occorre conservare anche i seguenti documenti:
di tipo “amministrativo”:
- fatture relative alle spese sostenute;
- ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico;
- ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa. Nel caso di invio postale, ricevuta della raccomandata postale;
di tipo “tecnico”:
- schede tecniche;
- originale dell’Allegato inviato all’ENEA firmato (dal tecnico e/o dal cliente).
b) documentazione da trasmettere all’ENEA:
esclusivamente attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui sono terminati i lavori (per il 2015: (http://finanziaria2015.enea.it), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere. (La richiesta di detrazione può essere trasmessa ad ENEA anche oltre i 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella nostra faq n°43 e si seguano le procedure in essa riportate):
- scheda informativa dell’intervento (Allegato E, Art.1 comma 347 al D.M. 19/2/07), che può anche essere redatta dal singolo utente.
N.B. In caso di nuova installazione, in edifici esistenti, nel campo dell’Allegato E relativo alla “potenza del generatore sostituito” (5a) occorrerà inserire il valore “0”. In tal caso il risparmio energetico conseguito (6a) sarà uguale a “0”.
c) documentazione da trasmettere all’Agenzia delle Entrate:
Con il DLgs 175/2014, in vigore dal 13 dicembre 2014, è stato soppresso l'obbligo di inviare una comunicazione per via telematica all'Agenzia delle Entrate, per i soli lavori che proseguono oltre il periodo di imposta.
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