Ecobonus 65%, si ha diritto alla detrazione anche se non si inviano i documenti all’Enea
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Chi effettua un intervento di riqualificazione energetica e dimentica di inviare la documentazione all’Enea non perde la detrazione fiscale del 65%.
Ecobonus 65%, si ha diritto alla detrazione anche se non si inviano i documenti all’Enea
Lo ha deciso la Commissione Tributaria Regionale di Milano con la sentenza 853/2015.
Detrazione 65% e comunicazioni all'Enea
Nel caso esaminato, l’Agenzia delle Entrate non aveva riconosciuto ad un contribuente la detrazione del 55% (portata dal 2013 al 65%) sulle spese sostenute per la riqualificazione energetica del suo immobile. Il motivo era la mancata presentazione della ricevuta di invio della documentazione all’Enea.
Di fronte a questa decisione, il contribuente aveva presentato ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Milano, che però lo aveva respinto affermando come l’invio della documentazione all’Enea fosse una condizione essenziale per beneficiare la detrazione.
La situazione è stata ribaltata dalla Commissione tributaria regionale di Milano, secondo la quale la decadenza da un beneficio deve essere espressamente prevista dalla legge.
A detta dei giudici, si tratta infatti di una comunicazione formale in mancanza della quale può solo essere prevista una sanzione.
Per avvalorare questa tesi, i giudici hanno ricordato che nella circolare 21/E/2010, con cui l’Agenzia delle Entrate ha risposto a diversi quesiti sulle modalità per usufruire della detrazione, non è prevista la decadenza dal bonus in presenza di errori e omissioni, ma sono invece ammesse comunicazioni di rettifica.
La Commissione ha quindi annullato la cartella di pagamento con cui il Fisco aveva revocato il beneficio fiscale al contribuente.
Come funziona l'Ecobonus
Ricordiamo che può usufruire della detrazione fiscale del 65% chi sostiene fino al 31 dicembre 2015, spese per gli interventi di riqualificazione energetica su edifici e unità immobiliari esistenti, ma anche su loro parti. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
La detrazione si riferisce all’immobile su cui è effettuato l’intervento e deve quindi essere suddivisa tra i soggetti detentori o possessori dell’immobile che partecipano alla spesa, in base dell’onere effettivamente sostenuto da ciascuno.
Le norme in vigore prevedono che entro 90 giorni dalla fine dei lavori vengano trasmesse all’Enea, attraverso il portale www.acs.enea.it, l’attestato di certificazione/prestazione o di qualificazione energetica e la scheda informativa. Eventuali errori possono essere sanati inviando una nuova comunicazione.
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