Banda ultralarga, quando è obbligatorio predisporre gli edifici
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A partire da ieri, chi richiede un permesso di costruire per una nuova costruzione o per un intervento di ristrutturazione edilizia importante deve predisporre l’edificio alla connessione ad alta velocità in fibra ottica a banda ultralarga.
L’edificio dovrà essere equipaggiato di un’infrastruttura fisica multiservizio passiva interna, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete, e di unpunto di accesso, cioè di un punto fisico situato all’interno o all’esterno dell’edificio e accessibile alle imprese autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la connessione con l’infrastruttura interna all’edificio predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a banda ultralarga.
Quando è obbligatorio cablare l’edificio
L’obbligo è previsto dal nuovo articolo 135-bis del Testo Unico Edilizia (Dpr 380/2001), introdotto dalla Legge 164/2014 di conversione del Decreto Sblocca Italia (DL 133/2014), e si applica a tutte le nuove costruzioni per le quali le domande di autorizzazione edilizia siano presentate dopo il 1° luglio 2015, e in caso di opere che richiedano il permesso di costruire ex articolo 10, comma 1, lettera c), del Dpr 380/2001, cioè gli interventi di ristrutturazione edilizia. Per individuare gli interventi da assoggettare all’obbligo, la Legge 164/2014 fa dunque riferimento al titolo edilizio richiesto per realizzarli, cioè il permesso di costruire.
Tuttavia, secondo alcune interpretazioni, l’obbligo dovrebbe applicarsi anche agli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia realizzati mediante DIAalternativa al permesso di costruire (ex art. 22 del Dpr 380/2001) e agli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio ‘di fatto’ nuovo e, quindi, a quelli realizzati mediante demolizione e ricostruzione con il rispetto della volumetria preesistente, che richiedono la presentazione della SCIA.
In caso contrario, cioè facendo riferimento al solo permesso di costruire, si creerebbe disparità di trattamento fra interventi uguali ma realizzati in base a titoli abilitativi diversi. Ad esempio, ci sarebbe disparità tra un intervento di demolizione e ricostruzione con modifica della sagoma che, in quanto ubicato in area sottoposta a vincolo paesaggistico e soggetto al permesso di costruire ai sensi dell’art. 10, comma 1 lett. c) del Testo Unico Edilizia, dovrebbe essere predisposto alla banda larga, e un intervento analogo non ubicato in area vincolata e che, essendo sottoposto a Scia, resterebbe escluso dall’obbligo di predisposizione alla banda larga. Si auspica un chiarimento normativo su questi aspetti.
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