Prestazione energetica edifici, l’Emilia Romagna aggiorna le norme
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È stata pubblicata sul Bollettino ufficiale la DGR 967 del 20 luglio 2015 con la quale la Regione Emilia Romagna adegua la propria normativa a quella comunitaria e nazionale in materia di requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici.
In particolare, con questa Delibera la Regione si allinea ai tre decreti sull’efficienza energetica degli edifici pubblicati pochi giorni fa in Gazzetta Ufficiale, che disciplinano l’APE 2015, i requisiti minimi e la compilazione della relazione tecnica di progetto. Scarica i tre recenti decreti
In base alla “clausola di cedevolezza” - ricorda la Regione - le disposizioni nazionali si applicano solo alle Regioni che non provvedono autonomamente al recepimento della Direttiva.
La Regione Emilia Romagna ha fissato al 1° ottobre 2015 l’entrata in vigore dei nuovi requisiti di prestazione energetica, in contemporanea con le disposizioni nazionali: i progettisti emiliani si troveranno quindi a operare in un quadro normativo completo e organico per il calcolo delle prestazioni energetiche e l’utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici, in relazione alle diverse tipologie di intervento.
Fino al 30 settembre 2015 continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui alla Delibera 156 del 4 marzo 2008 e s.m.i., ed in particolare quelle riportate ai punti 1, 3 e 4 nonché negli Allegati 1, 2, 3, 4, 5, 13 e 15. Tali disposizioni continueranno ad applicarsi anche alle varianti in corso d’opera e alle variazioni essenziali relative a titoli edilizi in corso di validità alla data di entrata in vigore della Delibera 967/2015.
Con l’emanazione di questo provvedimento - si legge nella nota della Regione - si compie un passo importante verso l’incremento degli edifici a energia quasi zero: infatti, a partire dal 1° gennaio 2019 - e quindi in anticipo di due anni rispetto alla scadenza nazionale - i nuovi edifici e quelli sottoposti a ristrutturazioni significative dovranno essere realizzati in modo tale da ridurre al minimo i consumi energetici coprendoli in buona parte con l’uso delle fonti rinnovabili. Per gli edifici pubblici tale scadenza è anticipata al 1° gennaio 2017.
La nuova normativa per la prestazione energetica degli edifici
La Regione ricorda che, in caso di nuova costruzione e di ristrutturazione importante, i requisiti minimi sono determinati con l’utilizzo dell’edificio di riferimento, in funzione della tipologia edilizia e delle fasce climatiche.
Analogamente a quanto previsto dall’attuale normativa regionale, il fabbisogno energetico annuale globale si calcola per singolo servizio energetico, espresso in energia primaria totale, su base mensile. Con le stesse modalità si determina l’energia rinnovabile prodotta all’interno del confine del sistema, e si opera la compensazione tra i fabbisogni energetici e l’energia rinnovabile prodotta on site, per vettore energetico e fino a copertura totale del corrispondente vettore energetico consumato.
In caso di nuova costruzione, il progettista deve evidenziare i risultati della valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l’utilizzo di sistemi alternativi ad alta efficienza tra i quali, i sistemi a fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e tele raffrescamento, pompe di calore.
Importanti novità anche per quanto riguarda gli interventi minori sugli edifici esistenti, inquadrati in genere come manutenzione ordinaria: anche in questi casi, la nuova normativa prevede l’obbligatorio rispetto di requisiti minimi, riferiti però solamente alle caratteristiche dei sistemi tecnologici interessati dall’intervento. È inoltre prevista la diagnosi energetica obbligatoria nel caso di ristrutturazione o nuova installazione di impianti termici con potenza termica nominale maggiore o uguale a 100 kW.
Sono definite infine le metodologie di calcolo e previsti schemi diversificati per la relazione tecnica in caso di nuova costruzione, ristrutturazione rilevante o interventi di riqualificazione energetica.
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