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Prestazioni energetiche e requisiti minimi degli edifici, il nuovo Decreto 26/6/2015

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 I tre decreti attuativi  aggiornano in maniera profonda diversi aspetti della legislazione vigente sulle prestazioni energetiche e i requisiti minimi degli edifici, aggiornando sia il Dlgs 192/2005, poi attuato come varie normative regionali, sia la vecchia Legge 10/91 il cui impianto base però rimane ancora attuale.


In particolar modo l'aggiornamento riguarda le definizioni degli ambiti di intervento ed i parametri di riferimento, mentre è ancora necessario dimostrare il rispetto dei limiti e delle prescrizioni di legge tramite la redazione di una relazione tecnica (ex art. 28 della l.10/91), i cui contenuti sono però anch'essi oggetto dei presenti aggiornamenti.


Le novità sono: 
• Ambiti di applicazione;
• La questione degli edifici Nzeb e dell'edificio di riferimento;
• I nuovi parametri di trasmittanza degli elementi tecnici;
• La nuova classificazione energetica;
• I parametri di conversione dell'energia primaria al fine di calcolare un indicatore globale di prestazione energetica.

I decreti sono tre: 


1. Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni dei requisiti minimi degli edifici:
Quindi si tratta di un aggiornamento della pre esistente legislazione 192/2005 e s.m.i. al fine di promuovere la costruzione di edifici ad energia quasi zero come da Direttiva 2010/31/UE;
Vale ancora la clausola di salvaguardia per le Regioni che dispongono già di una normativa propria in materia, ma le indicazioni sono di perseguire una omogeneità dei criteri di calcolo sul territorio nazionale.


2. Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici:
Si tratta dell'aggiornamento delle modalità di compilazione della relazione tecnica ex art. 28 in base alle modifiche apportate dal decreto,orecedente.

Si trova quindi l'edificio di riferimento e si teovano imriferimenti ai coefficienti di trasformazione dell'energia primaria oltre a nuove sezioni specificamente oensate per l'utilizzo delle energie rinnovabili.


3. Adeguamento del Ministero dello Sviluppo 26/6/2009 - linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici:
Si tratta di un aggiornamento dovuto all'aggiornamento normativo complessivo con la specifica intenzione di uniformare la legislazione sul territorio nazionale.
Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni dei requisiti minimi degli edifici
Viene mantenuta la clausola di salvaguardia dell’art. 17;
Le disposizioni si applicano alle Regioni che non abbiano ancora legiferato ma tutte le regioni collaborano alla diffusione omogenea sul territorio e della normativa;
NB: La Regione Lombardia con DGR 3868 del 17/7/2015 ha stabilito di adeguare la normativa regionale ai disposti dei Decreti ministeriali 26/6


ENTRATA IN VIGORE IL 1/10/2015.


Definizioni ed ambiti di applicazione


Discriminante per l'applicazione è la data di richiesta del titolo abilitativo, dopo l’entrata in vigore dei decreti, cioè dopo il 1/10/2015.


NUOVA COSTRUZIONE
Sono assimilati alla nuova costruzione anche:
Edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione;
Ampliamento di edifici esistenti con aumento del volume climatizzato del 15% o con nuovi volumi per almeno 500mc.
Per quanto riguarda l'aumento delle volumetrie, si ha un differente approccio nel caso che sia un aumento di una volumetria esistente, ma facente parte del medesimo edificio, oppure se la nuova volumetria è un corpo staccato dall'edificio originale.
Nel primo caso il calcolo delle prestazioni energetiche andrà effettuato sull'intero nuovo corpo di fabbrica che si è venuto a creare, nel secondo invece solo sulla parte nuova che, quindi, viene trattato a tutti gli effetti come una nuova edificazione.


RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI
Intervento che interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti l’involucro a temperatura controllata con un’incidenza >25% della sup disperdente dell’edificio.
• Ristrutturazioni importanti di primo livello
Interessano un’incidenza della superficie >50% e comprendono anche la ristrutturazione dell’impianto termico invernale e di climatizzazione estiva. I requisiti di prestazione energetica si applicano all’intero edificio e si calcolano sulla base dell’edificio di riferimento, cioè quell’edificio identico a quello oggetto dei lavori ma che osservi i parametri di un edificio nuovo.
• Ristrutturazioni importanti di secondo livello
Interessano un’incidenza della superficie >25% e può interessare anche la ristrutturazione dell’impianto termico invernale e di climatizzazione estiva, i requisiti di prestazione energetica si applicano alle porzioni e quote di elementi interessati dai lavori ed al coefficiente globale di scambio termico per trasmissione (Ht’).


RIQUALIFICAZIONI ENERGETICHE
Tutti quegli interventi non riconducibili ai casi precedenti e che hanno comunque un impatto sulla prestazione energetica dell’edificio e che interessano una superficie < 25% di quella disperdente lorda complessiva, i requisiti di prestazione energetica si applicano alle porzioni e quote di elementi interessati dai lavori.


DEROGHE
Interventi ininfluenti dal punto di vista termico (ad esempio la semplice tinteggiatura di una facciata la riparazione di serramenti esistenti senza sostituirli) o che interessino superfici <10% (rifacimento intonaco in piccole,porzioni della facciata dove esso si sia staccato oppure la sostituzione di serramenti di un unico appartamento e che rispetto rispetto alla sup totale sia <10%).

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