I requisiti minimi del contratto servizio energia
riscaldamento condomini > il contratto servizio energia
Il contratto servizio energia, per essere considerato tale e quindi poter applicare l'aliquota IVA ridotta al 10%, deve possedere alcuni requisiti minimi, fissati nel 1998 dal Ministero delle Finanze.
I requisiti minimi in 10 punti
1. Obiettivi
Rispetto alla situazione precedente il contratto servizio energia
deve garantire:
2. Requisiti dell'impresa
L'impresa, per poter stipulare il contratto servizio
energia deve:
Le prestazioni dell'impresa che stipula il contratto servizio energia devono essere stabilite contrattualmente nel dettaglio. In particolare devono essere precisati nel contratto gli interventi per il contenimento dei consumi di energia, quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria e quelli per l'ammodernamento della centrale termica e/o dell'impianto di distribuzione.
4. Misurazione e contabilizzazione del calore
Con il contratto servizio energia
il condominio acquista dal gestore l'acqua calda (o l'aria calda) prodotta nella
centrale termica dell'edificio.
L'energia consumata viene misurata da contatori di calore. Il contatore di
calore ha una importanza fondamentale, in quanto esso è lo strumento per la
misurazione dei consumi e per la definizione della spesa del riscaldamento. Il
gestore del contratto servizio energia deve garantire l'affidabilità
dell'apparecchio, che deve essere conforme alla normativa vigente.
Il contatore
di calore deve essere provvisto del certificato di taratura iniziale. Le successive
tarature periodiche, effettuate a cura del gestore, devono essere previste dal
contratto.
Una particolare attenzione deve essere posta nella scelta del contatore di calore
per evitare malfunzionamenti che possono riflettersi sia sull'utenza che sul
gestore.
5. Aree antagoniste
La novità importante del contratto servizio energia sta nel
fatto che, con l'installazione del contatore di calore, si formano due aree di
interesse antagoniste tra loro, che contribuiscono ad evitare sprechi e
speculazioni.
Questo metodo contrattuale, che mette in contrapposizione due legittimi interessi, è il sistema migliore per raggiungere l'obiettivo del massimo risparmio energetico a parità di comfort.
6. Determinazione della tariffa del calore consumato
La tariffa da
corrispondere al gestore per il calore consumato, è l'elemento critico del
contratto servizio energia. La tariffa è specifica e diversa per ogni edificio. Essa
deve essere commisurata a parametri oggettivi, quali la quantità e tipologia del
combustibile impiegato, nonché le risultanze della diagnosi energetica
effettuata sul sistema edificio-impianto.
Prima di definire contrattualmente il
valore economico della tariffa, si consiglia un periodo di osservazione
sperimentale significativamente lungo (una stagione di riscaldamento).
Dopo
aver installato nella centrale termica il contatore di calore a valle della caldaia,
al termine della stagione si potrà verificare sia il consumo totale di energia
termica, espressa in kWh, sia il costo del combustibile, comprensivo dell'IVA
al 20%.
Avendo a disposizione i dati suddetti, la tariffa sarà correttamente determinata
dal seguente rapporto:
Costo annuale del combustibile
Tariffa = ----------------------------------------------- = €/kWh
kWh annuali di calore consumati
7. Diagnosi energetica dell'edificio-impianto e coefficiente di consumo speciflco
Per stipulare il contratto servizio energia è obbligatorio effettuare
preliminarmente la diagnosi energetica dell'edificio-impianto.
La diagnosi
energetica, da effettuarsi a cura dell'impresa, è lo strumento per conoscere il
comportamento termodinamico del sistema edificio-impianto, ed è
indispensabile per valutare la redditività degli investimenti da eseguire per
migliorare l'efficienza energetica dell'edificio.
Inoltre, al termine del primo
anno di gestione, l'impresa deve rilevare le caratteristiche tipologiche e
tecnologiche dell'edificio per attribuire il coefficiente di consumo specifico.
Gli
utenti entrano così in possesso di un indicatore del consumo di energia per il
riscaldamento del proprio edificio, che caratterizzerà l'andamento dei consumi
degli anni successivi.
Il coefficiente di consumo specifico è importante per
determinare gli effetti degli interventi di risparmio energetico fatti sul sistema
edificio-impianto.
8. Aliquota IVA ridotta
L'IVA ridotta si calcola su tutte le voci di spesa previste nel contratto servizio energia, e cioe su:
L'aliquota IVA ridotta al 10% si applica solo ai contratti servizio energia finalizzati a fornire beni e servizi il cui risultato e la riduzione del consumo di energia rispetto alla situazione preesistente, a parita di servizio reso.
9. Interventi sul sistema edificio-impianto
Il contratto servizio energia deve
prevedere obbligatoriamente l'indicazione degli interventi da effettuare sul
sistema edificio-impianto per migliorarne l'efficienza energetica.
Il dettaglio degli interventi e l'indicazione di chi compete l'onere
dell'investimento, deve essere contenuto in uno specifico articolo del capitolato
di appalto, connesso al contratto servizio energia.
Dal lato del comportamento degli utenti, l'intervento migliore è quello relativo
alla termoregolazione e contabilizzazione individuale del calore descritto nei
capitoli precedenti, che permette di risparmiare sino al 20%
Si può usufruire dell'aliquota IVA ridotta al 10% solo se si fanno
interventi di risparmio energetico sul sistema edificio-impianto.
10. Annotazione sul libretto di centrale degli interventi effettuati
L'impresa,
pena la denuncia per evasione dell'IVA ha l'obbligo di annotare sul libretto di
centrale, che resta a disposizione degli organismi di controllo, gli interventi
effettuati sull'edificio/impianto.
Il libretto di centrale è il documento fiscale e la prova documentale
dell'avvenuta e corretta esecuzione degli interventi finalizzati al miglioramento
energetico.
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